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D.M. 04/05/1998MINISTERO DELL'INTERNO Decreto 4 maggio 1998. Disposizioni relative alle modalitā di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonchč all'uniformitā dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco. IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA - Vista la legge 26 luglio 1965 n. 966; - Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni; - Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577; - Vista la legge 7 dicembre 1984 n. 818; - Vista la legge 5 marzo 1990 n. 46, ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n.447; - Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 1993; - Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 n. 37, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi; - Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 n. 37, alla definizione delle modalitā e dei contenuti delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonchč a stabilire criteri uniformi per lo svolgimento dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, al fine di garantire l'uniformitā delle procedure, nonchč la trasparenza e speditezza dell'attivitā amministrativa; - Sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982 n. 577; Decreta: Art.1 - Domanda di parere di conformitā sui progetti 1. La domanda di parere di conformitā sui progetti, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 n. 37, č redatta in duplice copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere: a) generalitā e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societā, del suo legale rappresentante; b) la specificazione dell'attivitā principale e delle eventuali attivitā secondarie, elencate nella tabella allegata al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, interessate dal progetto; c) ubicazione prevista per la realizzazione delle opere. 2. Alla domanda sono allegati: a) documentazione tecnico progettuale, in duplice copia, a firma di tecnico abilitato e conforme a quanto specificato nell'allegato 1 al presente decreto; b) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965 n. 966. Art. 2 - Domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi 1. La domanda di sopralluogo finalizzata al rilascio di certificato di prevenzione incendi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 n. 37, č redatta in duplice copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere: a) generalitā e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societā, del suo legale rappresentante; b) specificazione dell'attivitā principale e delle eventuali attivitā secondarie, elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, per le quali si chiede il rilascio del certificato di prevenzione incendi, nonchč la loro ubicazione; c) estremi di approvazione del progetto da parte del Comando provinciale vigili del fuoco. 2. Alla domanda sono allegati: a) copia del parere rilasciato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco sul progetto; b) dichiarazioni e certificazioni, secondo quanto specificato nell'allegato 2 al presente decreto, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformitā alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio; c) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965 n. 966. Art. 3 - Dichiarazione di inizio attivitā 1. La dichiarazione prevista dall'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 n. 37, č redatta in duplice copia, di cui una in bollo, secondo il modello riportato in allegato 3 del presente decreto e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. 2. La suddetta dichiarazione va resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietā, secondo le forme di legge. Art. 4 - Domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi 1. La domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 n. 37, č redatta in duplice copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere: a) generalitā e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societā, del suo legale rappresentante; b) specificazione dell'attivitā principale e delle eventuali attivitā secondarie, elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, per le quali si chiede il rinnovo del certificato. 2. Alla domanda sono allegati: a) copia del certificato di prevenzioni incendi in scadenza; b) dichiarazione del responsabile dell'attivitā, redatta secondo il modello riportato in allegato 4 al presente decreto e resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietā; c) perizia giurata attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno, ai sensi della legge 7 dicembre 1984 n. 818. Tale perizia č redatta secondo il modello riportato in allegato 5 del presente decreto; d) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965 n. 966. Art. 5 - Domanda di deroga 1. La domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendi, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio1998 n. 37, č redatta in triplice copia, di cui una in bollo e va indirizzata all'Ispettorato interregionale o regionale dei vigili del fuoco, tramite il Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere: a) generalitā e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o societā, del suo legale rappresentante; b) specificazione dell'attivitā principale e delle eventuali attivitā secondarie, elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, oggetto della domanda di deroga; c) disposizioni normative alle quali si chiede di derogare; d) specificazione delle caratteristiche dell'attivitā o dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilitā di ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera c). 2. Alla domanda sono allegati: a) documentazione tecnica, in triplice copia, a firma di tecnico abilitato, contenente quanto previsto dall'allegato 1 al presente decreto ed integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo; b) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965 n. 966. Art. 6 - Adempimenti dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco 1. Il Comando riporta su tutte le copie delle domande, di cui ai precedenti articoli, la data di presentazione e il numero di protocollo, restituendo all'interessato la copia prodotta in carta semplice. 2. La copia in bollo della dichiarazione di cui al precedente art. 3, contenente la data di presentazione della medesima ed il numero di protocollo dell'ufficio, č restituita all'interessato munita del visto di ricezione del Comando, quale autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 n. 37. 3. Il Comando provvede a comunicare al richiedente il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241. 4. Il parere di conformitā sui progetti e le autorizzazioni in deroga sono trasmessi agli interessati corredati da una copia della documentazione graficoillustrativa presentata, munita degli estremi identificativi del parere o dell'autorizzazione. 5. Il Comando provvede al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, di cui all'art. 4, sulla base della documentazione prodotta in allegato alla domanda, senza effettuare sopralluogo di verifica. Art. 7 - Uniformitā della durata dei servizi di prevenzione incendi resi dai Co mandi provinciali dei vigili del fuoco 1. La durata dei servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, anche al fine di stabilire l'importo dei corrispettivi di cui all'art. 6 della legge 26 luglio 1965 n. 966, e successive modifiche ed integrazioni, č riportata nella tabella di cui all'allegato 6 al presente decreto, tenuto conto del tipo di prestazione richiesta, della tipologia e della complessitā dell'attivitā soggetta a controllo. 2. Per le deroghe, la durata del servizio č calcolata sulla base di quella prevista per i pareri di conformitā del progetto delle corrispondenti attivitā, maggiorata del cinquanta per cento. 3. Qualora la richiesta interessi pių attivitā singolarmente elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, la durata del servizio č pari a quella complessivamente risultante dalla durata prevista per ogni singola attivitā. Art. 8 - Disposizioni finali 1. Qualora l'interessato intenda delegare altro soggetto per i necessari rapporti con il Comando, ne fa specifica indicazione, nelle forme di legge, in calce alla domanda. 2. Il presente decreto entra in vigore nel medesimo giorno di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 n. 37. Il presente decreto sarā pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 4 maggio 1998 Il Ministro dell'interno: Napolitano Il Ministro per la funzione pubblica: Bassanini Allegati.. Allegato I documentazione tecnica allegata al parere di conformita' sui progetti La documentazione progettuale di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio dell'attivitā elencate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri di prevenzione incendi e in particolare comprende: scheda informativa generale; relazione tecnica; elaborati grafici. A - Documentazione relativa ad attivitā non regolate da specifiche disposizioni antincendio. A.1. Scheda informativa generale. La scheda informativa generale comprende: a) informazioni generali sull'attivitā e sulle eventuali attivitā secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi b) indicazioni del tipo di intervento in progetto: nuovo insediamento o modifica, ampliamento o ristrutturazione di attivitā esistente. A.2. Relazione tecnica. La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione anticendio da attuare per ridurre i rischi. A.2.1. Individuazione dei pericoli di incendio. La prima parte della relazione contiene l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell'attivitā, quali ad esempio: destinazione d'uso (generale e particolare); sostanze pericolose e loro modalitā di stoccaggio; carico di incendio nei vari compartimenti; impianti di processo; lavorazioni; macchine, apparecchiature ed attrezzi; movimentazioni interne; impianti tecnologici di servizio; aree a rischio specifico. A.2.2. Descrizione delle condizioni ambientali. La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio: condizioni di accessibilitā e viabilitā; layout aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento); caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumentrica, compartimentazione, ecc.); aerazione (ventilazione); affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedite capacitā motorie o sensoriali; vie di esodo. A.2.3. Valutazione qualitativa del rischio. La terza parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli. A.2.4. Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio). La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, avendo riguardo alle norme tecniche di prodotto prese a riferimento. A.2.5. Gestione dell'emergenza. Nell'ultima parte della relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilitā dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale. A.3. Elaborati grafici. Gli elaborati grafici, preferibilmente nei formati non superiori ad A2 e piegati in A4, comprendono: |
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